Pubblicato il Manuale Operativo per il sistema I&R

Con il DM del 7 Marzo 2023 del Ministero della Salute viene approvato e pubblicato il Manuale Operativo previsto dal Dlgs 134 del 2022.

Quanto previsto dal Dlgs 134 2022 e dalle bozze del Manuale che nei mesi scorsi sono circolate è stato già da noi evidenziato nelle sue molteplici criticità per il settore apistico ed esternato agli organi competenti chiedendo sostanziali modifiche (link).

Il regolamento approvato dal Ministero della Salute non fa che confermare, ad eccezione della previsione della registrazione dei movimenti su modulo cartaceo per apiari della stessa azienda e della stessa provincia, in buona sostanza tutte le criticità presenti nelle bozze da noi esternate già ad inizio 2023.

Riepiloghiamo le nuove incombenze, che entreranno in vigore dal prossimo 15 Giugno, per TUTTI gli apicoltori, sia professionisti che per autoconsumo:

  • Ogni apicoltore deve registrare in BDN il numero di alveari, nuclei e eventuale associazione di appartenenza
  • Cambia la scritta sui cartelli d’apiario che ora recita: “SISTEMA I&R NAZIONALE – DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2022, n. 134”, oltre che il codice aziendale ed il progressivo dell’apiario. Per apiari già aperti e dotati di cartello può rimanere il cartello con la “vecchia” scritta.
  • Vanno registrati in BDA tutti i tipi di spostamenti tra apiari, anche se dello stesso apicoltore e anche se limitrofi, di materiale apistico vivo, quali nuclei, pacchi di api, api regine, celle reali e telaini con covata
  • Le movimentazioni di materiale apistico vivo tra apiari della stessa azienda e all’interno della stessa provincia possono essere redatte in forma cartacea previa scelta di tale opzione all’ASL competente
  • L’apicoltore deve utilizzare un documento di registrazione degli sciami non propri catturati e deve registrare il movimento in entrata al proprio apiario in BDA entro 7 giorni
  • L’apicoltore deve denunciare tempestivamente all’ASL i casi di alta mortalità e comunque registrare entro 7 giorni in BDA l’evento
  • Le postazioni anche senza alveari devono mantenere visibile il cartello e comunque aggiornate nel periodo 1 Novembre – 31 Dicembre
  • Ogni contenitore utilizzato per la movimentazione di api deve riportare il codice aziendale.

Poiché crediamo che queste nuove incombenze, in particolare la registrazione dell’associazione di appartenenza, ben poco hanno a che fare con le finalità sanitarie ricercate dalla norma europea di riferimento e soprattutto perché crediamo che non siano per nulla stati presi in considerazione i richiami della norma europea di riferimento (REG 429 2016), in particolare i considerata n°26 , 99 e 178 (*), chiederemo modifiche almeno per ripristinare quanto previsto fino al 2022 riguardo le registrazioni delle movimentazioni.

Chiederemo anche parere alla Regione Lazio riguardo l’incongruenza tra l’art.2 c.1 p.e della Legge Regionale n°17 del 2022 e quanto nel manuale al punto 2.4 punto 1 / A g) inerente la definizione di allevamento FAMILIARE e la definizione AUTOCONSUMO nella legge regionale.

Rinaldo Amorosi

(*) Riportiamo i testi dei considerando sopra riportati del REG 429/2016:

  • considerando (26) – Non tutte le malattie animali trasmissibili possono o devono essere prevenute e combattute con misure normative, come nel caso, ad esempio, in cui la malattia sia troppo diffusa, non siano disponibili strumenti diagnostici o il settore privato possa adottare in autonomia misure di controllo delle malattie. Misure normative di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili possono avere conseguenze economiche rilevanti per i settori interessati e perturbare gli scambi. È pertanto essenziale che tali misure siano applicate soltanto se proporzionate e necessarie, ad esempio quando una malattia presenta o si sospetta che presenti un rischio significativo per la sanità animale o pubblica.
  • considerando (99) – Per evitare oneri e costi amministrativi ingiustificati, gli Stati membri dovrebbero poter esonerare dall’obbligo di registrazione, in modo limitato, determinati tipi di stabilimenti che presentano un rischio ridotto. È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per conseguire un approccio armonizzato per la concessione di tali esenzioni. Tale approccio armonizzato è particolarmente necessario per evitare di escludere dall’obbligo di registrazione determinati tipi di stabilimenti. Ciò vale in particolare non solo per gli stabilimenti che presentano un rischio più che irrilevante per la sanità animale ma anche per gli stabilimenti che comportano un rischio più che irrilevante anche per la sanità pubblica…..
  • considerando (178) – Il presente regolamento non dovrebbe creare oneri amministrativi sproporzionati e non dovrebbe comportare ripercussioni economiche sulle piccole e medie imprese. Nel quadro del presente regolamento, sulla base delle consultazioni delle parti interessate, la situazione particolare delle piccole e medie imprese è stata presa in considerazione. Una deroga potenziale universale alle prescrizioni del presente regolamento per tali imprese non è stata considerata, visti gli obiettivi di politica pubblica di protezione della sanità animale e pubblica. Tuttavia, è opportuno prevedere alcune deroghe per tali imprese in relazione alle diverse prescrizioni del presente regolamento, tenendo conto dei rischi connessi.